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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)1
del 13 novembre 1962 (Stato 20 maggio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).
Art. 19Parcheggio, in generale
(art. 37 cpv. 2 LCStr)
1 Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.
davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.
3 Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata.
4 I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.
* Cfr. art. 18.
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).