(art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr)16
1 Chiunque, per spossatezza, influsso dell’alcol, di medicamenti o di stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.17
2 Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di:
- a.
- tetraidrocannabinolo (cannabis);
- b.
- morfina libera (eroina/morfina);
- c.
- cocaina;
- d.
- amfetamina (amfetamina);
- e.
- metamfetamina;
- f.
- MDEA (metilendiossietilamfetamina); o
- g.
- MDMA (metilendiossimetilamfetamina).18
2bis L’Ufficio federale delle strade (USTRA) emana, d’intesa con gli esperti, direttive concernenti la prova della presenza delle sostanze di cui al capoverso 2.19
2ter La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 2 non è sufficiente per stabilire l’inabilità alla guida di una persona in grado di provare di consumare una o più di queste sostanze su prescrizione medica.20
3 Nessuno può affidare un veicolo a un conducente inabile alla guida.
4 ...21
5 ...22
15Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).
19 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).
20 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2851).
21 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2) (RU 2009 5959). Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).
22Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).