(art. 38 LCStr)
1 La tranvia o la ferrovia su strada che non circola sul margine della carreggiata può essere sorpassata a sinistra soltanto dove non sboccano altre strade e quando non è intralciato il traffico in senso inverso.
2 Se la tranvia o la ferrovia su strada circola a sinistra, il conducente del veicolo che circola nel medesimo senso deve lasciare spazio sufficiente, affinché i veicoli provenienti in senso inverso possano scansare a sinistra i veicoli su rotaia.
3 Se, alle fermate sprovviste di banchine, i passeggeri d’una tranvia o ferrovia su strada devono scendere dal lato della circolazione, i veicoli che circolano nella medesima metà della strada devono fermarsi sino a che i passeggeri abbiano lasciato libera la carreggiata.
4 Se nessuna tranvia o ferrovia su strada si avvicina, i veicoli che voltano a sinistra possono portarsi sulle rotaie per mettersi in preselezione.
5 I veicoli non devono fermarsi sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada né a meno di 1.50 metri dalla rotaia più vicina.120
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).