(art. 15 LCStr)
1 I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa portante una «L» bianca su fondo blu, applicata posteriormente in un punto ben visibile. La targa deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente.
2 Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuole guida e per corse d’esame, l’accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare; l’accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano.122
3 Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente su motoveicoli come anche su o in altri veicoli a motore con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.123
4 Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno una formazione sufficiente e sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all’esame di guida.
5 Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita, d’inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quartieri abitati, esse devono essere evitate il più possibile.
6 Durante le corse di scuola guida e di esame la retromarcia è consentita su lunghi tratti anche quando è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.124
122Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212).
124 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).