(art. 41 LCStr)
1 Dall’imbrunire al far del giorno, in caso di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie si devono accendere durante la corsa i fari a luce anabbagliante. Sui veicoli sprovvisti di fari a luce anabbagliante si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.
2 Per il resto, sui veicoli a motore si devono accendere le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante. Sono esclusi i tipi di veicoli diversi dagli autoveicoli e dai motoveicoli, nonché gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970.
3 All’occorrenza, si possono usare i fari di profondità; per quanto possibile, si deve tuttavia evitarne l’uso nelle località. I fari di profondità devono essere spenti:
- a.
- per tempo, prima dell’incrocio con altri utenti della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso;
- b.
- nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.
4 I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è notevolmente ridotta a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.
5 In caso di fermata prolungata è possibile passare alle luci di posizione.
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134687).