Ordinanza
|
Art. 38 Strade a forte pendenza e strade di montagna
(art. 45 LCStr) 1 Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere* non possono incrociare, il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l’altro non si trovi vicino a uno spiazzo d’incrocio. L’incrocio di veicoli di diverso genere è disciplinato dall’articolo 9 capoverso 2 primo periodo.143 2 ...144 3 Sulle strade postali di montagna, qualora l’incrocio o il sorpasso sia difficile, è obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti dei veicoli di linea.145 * ...146 143Per. 2 introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 144 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 145Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583). 146Nota abrogata dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). |