1 Sulle aree di traffico destinate ai pedoni l’uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini elettrici possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.171
2 Le sedie a rotelle per invalidi possono essere utilizzate sulle superfici riservate ai veicoli. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni in vigore per i ciclisti. Quando circolano sulla carreggiata o su una ciclopista, le sedie a rotelle per invalidi devono essere provviste, di notte e in caso di cattive condizioni di visibilità, di una luce ben visibile, bianca davanti e rossa dietro.
169 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 1315).
171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315).