Ordinanza
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Art. 65 Lunghezza 225
(art. 9 cpv. 1 LCStr)226 1 La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare:
2 Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al capoverso 1.228 3 In caso di veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore con ruote disposte simmetricamente, i dispositivi d’appoggio per mantenere a posto i veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 73 cpv. 3). 4 In caso di autoarticolati che trasportano container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi nell’ambito del trasporto combinato non accompagnato, la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera e può essere superata, anche a vuoto, al massimo di 0,15 m.229 225Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565). 228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565). 229 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649). |