1 Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:320
- a.321
- per il trasferimento e l’uso di veicoli speciali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni;
- b.322
- per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l’uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru;
- c.323
- per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru.
2 Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l’urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l’uso di un altro mezzo di trasporto.324
3 Entro i limiti del territorio cantonale, l’autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono.325
4 ... 326
320Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
321 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
322Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
323Introdotta dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).
324Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
325Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).
326 Abrogato dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).