Ordinanza
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Art. 87 Trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola e forestale 342
1 Sono considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i trasporti fra le diverse parti dell’azienda, segnatamente fra la sede e il luogo di svolgimento dell’attività.343 2 Sono parimenti considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i seguenti trasporti, se non sono effettuati per fornitori o acquirenti che commerciano, producono o trasformano a titolo professionale le merci trasportate:344
3 Sono equiparati ai trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola o forestale:347
342 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 343 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 344 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 345 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 346 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 347 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 348 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883). 349Introdotta dal n. I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531). 350Introdotta dal n. I dell’O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883). |