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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)1
del 13 novembre 1962 (Stato 20 maggio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).
Art. 9Incrocio
(art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr)
1 Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l’incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata.
2 Se una strada stretta non permette l’incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri.73 Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d’incrocio;* all’incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si applica l’articolo 38 capoverso 1 primo periodo.74
73Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 1 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
74Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
75Nota abrogata dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).