Ordinanza
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Art. 90 Permessi speciali
1 L’autorità cantonale può permettere l’uso industriale di un veicolo agricolo e forestale:
2 Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti. I trasporti permessi devono essere poco importanti e l’uso agricolo e forestale deve restare predominante. I permessi possono essere revocati in qualsiasi momento. 3 L’autorità cantonale può permettere l’uso di veicoli agricoli e forestali per cortei ecc.; essa ordina, all’occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Circa l’assicurazione è applicabile per analogia l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1959355 sull’assicurazione dei veicoli.356 4 Una copia di ogni permesso deve essere inviata all’assicuratore del veicolo e all’Ufficio federale per gli uffici federali interessati. 354Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531). 355 RS 741.31 356 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487). |