1 Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.
2 I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:
- a.370
- per il trasporto di invii postali da parte di subappaltatori secondo l’articolo 1 lettera b OPO371 nell’ambito dell’obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali;
- abis.372
- per il trasporto di invii postali da parte di fornitori secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 8 capoverso 1 OPO oppure di subappaltatori secondo l’articolo 1 lettera b OPO, in quanto tale trasporto sia incluso nell’offerta del servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010373 sulle poste);
- b.
- per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d’orchestra, scenari di teatro e simili;
- c.
- per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione;
- d.
- per spostamenti di veicoli speciali e trasporti speciali che ostacolano la circolazione;
- e.
- in caso di viaggi per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande.
3 Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 2, i permessi sono rilasciati solamente con il consenso dell’USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l’USTRA.
4 Il Cantone di stanza oppure quello nel quale inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione e per le corse di cui al capoverso 2 lettera abis il permesso è rilasciato dall’USTRA.374
5 Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.
369 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).
370 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
371 RS 783.01
372 Introdotta dall’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
373 RS 783.0
374 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).