Ordinanza
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Art. 17 Manovre di partenza, di retromarcia e di inversione
(art. 36 cpv. 4 LCStr) 1 Prima di partire, il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o ad altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’aiuto di un’altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo. 2 La retromarcia deve essere eseguita a passo d’uomo. È vietato attraversare in retromarcia i passaggi a livello e le intersezioni senza visuale. 3 Su lunghi tratti la retromarcia è consentita soltanto se non è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.94 4 Il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L’inversione è vietata nei luoghi senza visuale e quando il traffico è intenso. 5 Se il conducente di un veicolo del servizio di linea nelle località annuncia mediante gli indicatori di direzione lampeggianti, a una fermata segnalata, l’intenzione di partire, i veicoli che sopraggiungono da tergo devono se necessario moderare la velocità o fermarsi per agevolargli la partenza; ciò non vale se la fermata si trova sul margine sinistro della carreggiata. Il conducente del veicolo del servizio di linea deve azionare gli indicatori di direzione lampeggianti solo quando è pronto a partire; egli deve aspettare se i veicoli che sopraggiungono da tergo non possano fermarsi per tempo.95 94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 95Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 2155). |