Ordinanza
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Art. 47 Attraversamento della carreggiata
(art. 49 cpv. 2 LCStr) 1 I pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m. 2 Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo.179 3 Dove il passaggio pedonale, senza regolazione del traffico, è suddiviso da un’isola spartitraffico, ciascuna parte è considerata come un passaggio pedonale indipendente.180 4 ...181 5 Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli. 6 ...182 179Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). 180Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). 181 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 182 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). |