Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)1
del 13 novembre 1962 (Stato 15 luglio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).
Art. 48Casi speciali
(art. 49 LCStr)
1 Le persone che spingono carri a mano, di larghezza non superiore a 1 m, carrozzelle per bambini, sedie a rotelle per invalidi o velocipedi devono osservare almeno le norme e i segnali per i pedoni. Sulla carreggiata, tuttavia, esse devono sempre procedere in fila indiana.
1bis L’impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove è di uso locale.183
3 Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti che le rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.185