(art. 32 cpv. 2 LCStr)
1 La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli:
- a.
- 50 km/h nelle località;
- b.
- 80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade;
- c.
- 100 km/h sulle semiautostrade;
- d.
- 120 km/h sulle autostrade.48
2 La limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.
3 La limitazione generale della velocità a 80 km/h (cpv. 1 lett. b) vale a partire dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1) o «Fine della velocità massima» (2.53) e, lasciando una semiautostrada o un’autostrada, a partire dal segnale «Fine della semiautostrada» (4.04) o dal segnale «Fine dell’autostrada» (4.02).49
3bis La limitazione generale della velocità a 100 km/h (cpv. 1 lett. c) vale a partire dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e termina al segnale «Fine della semiautostrada» (4.04).50
4 La limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell’autostrada» (4.02).51
5 Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 1); lo stesso vale per le velocità inferiori imposte a certi generi di veicoli dall’articolo 5 o a certi veicoli per decisione dell’autorità competente.
47Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).
48Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).
49Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).
50Introdotto dal n. I dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).
51Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66).