1 I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione per circolare su:
a.
aree di traffico destinate ai pedoni quali marciapiedi, strade pedonali, corsie pedonali, zone pedonali;
b.
ciclopiste;
c.
carreggiate di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d’incontro;
d.
carreggiate di strade secondarie, se lungo la strada mancano il marciapiede, il sentiero pedonale o la ciclopista e il volume di traffico nel momento dell’utenza è esiguo.
2 Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.