Ordinanza
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Art. 50a Uso come mezzo di circolazione 191
1 Agli utenti di mezzi simili a veicoli si applicano le norme di circolazione vigenti per i pedoni. 2 Devono sempre adeguare la velocità e il loro modo di circolare alle circostanze nonché alle peculiarità del mezzo. In particolare devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. Nell’attraversare la carreggiata possono circolare soltanto a passo d’uomo. 3 Sulla carreggiata, gli utenti di mezzi simili a veicoli circolano a destra. Sulle ciclopiste mantengono la direzione di circolazione prescritta per i ciclisti. 4 Di notte o se le condizioni di visibilità lo esigono, sulla carreggiata e sulle ciclopiste i mezzi simili a veicoli o i loro utenti devono essere provvisti davanti di una luce bianca luminosa e dietro di una luce rossa luminosa ben visibili. 191 Introdotto dal n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931). |