Ordinanza
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Art. 64 Larghezza 227
(art. 9 cpv. 1 e 4, 20, 25 LCStr)228 1 La larghezza dei veicoli a motore e dei rimorchi non deve superare 2,55 m; quella dei veicoli climatizzati le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l’isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm, non deve superare 2,60 m.229 Per lo sbalzo laterale si applica l’articolo 73 capoverso 2. 2 I veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli e forestali aventi una velocità massima di 40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una larghezza massima di m 2,55 possono circolare anche sulle strade segnalate con una larghezza massima di m 2,30.230 3 I dispositivi sgombraneve possono essere più larghi del veicolo, con il quale sono usati; tuttavia devono essere contrassegnati in modo ben visibile. 227Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). 228Introdotto dall’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 229Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). 230 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). BGE
103 II 240 () from 15. November 1977
Regeste: Art. 58 OR. Haftung des Strasseneigentümers infolge mangelhafter Signalisierung. Haftung einer Gemeinde als Eigentümerin einer Strasse, die durch einen weniger als 4 m hohen gewölbten Tunnel führt, weil das Signal "Höchsthöhe" nicht angebracht worden war (Art. 19 Abs. 2, Art. 14 Abs. 3 SSV) (E. 2 und E. 3). Adäquater Kausalzusammenhang zwischen der mangelhaften Signalisierung und dem Schaden an einem Anhänger, dessen Dach an der Tunneldecke anstiess (E. 4). Konkurrierendes Verschulden des Fahrzeugführers (E. 5). |