Ordinanza
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Art. 76 Servizio di linea 300301
(art. 9 cpv. 3 LCStr)302 1 Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli di imprese di trasporto in concessione adibiti al trasporto di persone impiegati esclusivamente per corse regionali soggette a orario, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2–4, anche l’impiego di rimorchi, nonché le dimensioni dei veicoli. Se la circolazione avviene su strade nazionali, le deroghe possono essere autorizzate soltanto previo assenso dell’USTRA.303 2 I Cantoni possono permettere che gli autobus trainino:
3 I Cantoni possono permettere che gli autobus snodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone trainino un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t. 4 I Cantoni possono ammettere una larghezza di 2,55 m anche sulle strade segnalate per una larghezza massima inferiore nonché le seguenti lunghezze massime:
5 ...306 300Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404). 302 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 303 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 304 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 305 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). 306 Abrogato dal n. I dell’O del 16 ott. 2002, con effetto dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565). |