(art. 57 cpv. 1 LCStr)
1 Sugli autoveicoli di lavoro e sui loro rimorchi non può essere trasportata alcuna merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle macchine nonché gli attrezzi e le attrezzature di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.308
2 L’autorità cantonale può permettere il trasporto di merci nel traffico interno di un’azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il trasbordo di merci fra stazioni vicine di aziende di trasporti pubblici e per il trasporto di terra attraverso la strada o lungo un cantiere per mezzo di veicoli provvisti di benne.
3 Il traino di rimorchi a slitta è ammesso solo da parte di trattori, autoveicoli a trazione integrale e veicoli cingolati. Deve essere autorizzato dall’autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79). L’autorità determina le tratte e dispone i necessari provvedimenti di sicurezza. Essa può autorizzare il trasporto di persone.309
3bis Non necessita di alcuna autorizzazione il traino dei rimorchi seguenti, se essi non superano la larghezza del veicolo trattore:
- a.
- rimorchi a slitta adibiti al trasporto di merci fino a un peso effettivo massimo di 150 kg;
- b.
- rimorchi a slitta utilizzati a scopo agricolo e forestale;
- c.
- slitte a mano da salvataggio a un posto.310
4 Con il permesso del Cantone sul cui territorio avviene il trasporto, le casse mobili montate su ruote possono essere trainate da veicoli appropriati in provenienza dalla stazione di trasbordo o a destinazione di essa. Il permesso è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinate specie di casse mobili.311
307Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
309 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
310 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
311Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar,. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).