Ordinanza
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Art. 78 Permessi
1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli speciali (art. 25 OETV313), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.314 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.315I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.316 2 Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l’altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:317
2bis Per i veicoli speciali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all’articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell’autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l’articolo 65a.322 3 Una copia dei permessi unici rilasciati per più viaggi e di permessi duraturi deve essere trasmessa all’USTRA e, per quanto si tratta di deroghe alle dimensioni e al peso legali, in viaggi sul territorio di più Cantoni (art. 79 cpv. 2), anche ai Cantoni toccati.323 4 Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari. 314Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 315 Per introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883). 316 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212). 317 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 318 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 319 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 320 Introdotta dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 321 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883). 322 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 323Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). |