Ordinanza
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Art. 86 Trasporti ammessi
1 I veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi (veicoli agricoli e forestali) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli e forestali, segnatamente:347
2 Sono equiparate alle aziende agricole e forestali:350
3 I veicoli agricoli e forestali possono essere parimenti adoperati per trasporti agricoli e forestali per conto di terzi, anche dietro compenso. Le persone e le aziende che non operano nel settore agricolo o forestale possono tenere veicoli agricoli e forestali, a condizione che se ne servano soltanto per effettuare lavori e trasporti agricoli e forestali per conto di terzi.353 347 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 348 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 349 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 350 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 351 Abrogata dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 352Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404). Correzione delle lett. b e c del 20 mag. 2021 (RU 2021 284). 353 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). |