Ordinanza
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Art. 88 Trasporti vietati
È vietato l’impiego di veicoli agricoli e forestali per trasporti diversi da quelli agricoli e forestali, segnatamente:363
363 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 364 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). |