Ordinanza
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Art. 97 Permessi
(art. 106 cpv. 1 LCStr) 1 L’USTRA può regolamentare dettagli tecnici ed emanare istruzioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza. In singoli casi può concedere deroghe alle singole disposizioni, segnatamente circa l’uso dei veicoli.396 2 Sono riservate le prescrizioni speciali concernenti la circolazione dei veicoli militari. 396 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). |