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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)1
1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).
Art. 12Veicoli in colonna
(art. 34 cpv. 4, e 37 cpv. 1 LCStr)
1 Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.86
2 Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno.
3 Nel caso d’arresto della circolazione, il conducente non deve fermarsi su un passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale.
86Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).