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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)1
1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).
Art. 20Parcheggio in casi speciali
(art. 37 cpv. 2 LCStr)
1 I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico, appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L’autorità competente può permettere eccezioni in casi speciali.105