Ordinanza
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Art. 20a Facilitazioni di parcheggio per persone disabili 108
(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1 Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr109):
2 Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto:
3 Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati. 4 Il contrassegno di parcheggio per persone disabili va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.112 5 Un contrassegno di parcheggio viene rilasciato alle persone che comprovano, mediante certificato medico, una netta riduzione della capacità deambulatoria e ai detentori di veicoli che vengono utilizzati frequentemente e in modo dimostrabile per il trasporto di persone notevolmente disabili. Il contrassegno di parcheggio è rilasciato dall’autorità cantonale. 108 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487). 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121821). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121821). 112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121821). |