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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)1
1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).
Art. 38Strade a forte pendenza e strade di montagna
(art. 45 LCStr)
1 Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere* non possono incrociare, il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l’altro non si trovi vicino a uno spiazzo d’incrocio. L’incrocio di veicoli di diverso genere è disciplinato dall’articolo 9 capoverso 2 primo periodo.150
3 Sulle strade postali di montagna, qualora l’incrocio o il sorpasso sia difficile, è obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti dei veicoli di linea.152