Ordinanza
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Art. 42 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale
(art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)169 1 I motociclisti e i ciclisti devono occupare il posto loro destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare.170 2 I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m. 3 I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di proseguire né segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.171 4 I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono attenersi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.172 169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315). 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129). 171Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). 172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213). |