Ordinanza
|
Art. 50 Uso della strada 192
1 I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione per circolare su:
2 Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada. 3 ...193 192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931). 193 Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134687). |