Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)1
1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).
Art. 54Misure di sicurezza sul luogo dell’infortunio
(art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr)
1 Se per causa di un infortunio, di una panne a un veicolo, di merci cadute o di olio dispersosi risultano ostacoli o altri pericoli, le persone coinvolte, compresi anche i passeggeri, devono prendere subito i provvedimenti di sicurezza appropriati.
2 La polizia deve essere subito avvertita, se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, in particolare se liquidi dispersisi possono inquinare fiumi e laghi o acque sotterranee. Qualora l’esercizio ferroviario sia ostacolato, ad esempio se veicoli o il loro carico cadono sugli impianti ferroviari, l’amministrazione della ferrovia deve essere subito informata.