Ordinanza
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Art. 6 Comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli 63
(art. 33 LCStr) 1 Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo.64 Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.65 2 Alle intersezioni con regolazione del traffico, il conducente di un veicolo che volta deve accordare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli che attraversano la strada trasversale.66 Ciò non vale qualora segnali luminosi indichino la via libera con una freccia di colore verde, senza luce gialla intermittente. 3 Sulle strade senza passaggi pedonali, il conducente d’un veicolo che circola in colonna deve, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni o gli utenti di mezzi simili a veicoli aspettino di attraversare la carreggiata.67 4 Ai pedoni ciechi non accompagnati, che, alzando il bastone bianco, indicano di voler attraversare la carreggiata, deve sempre essere accordata la precedenza. 5 Se uno scuolabus, contrassegnato come tale, è fermo con le luci di avvertimento lampeggianti accese (art. 23 cpv. 3 lett. a), i conducenti possono sorpassarlo solamente ad andatura ridotta e con particolare prudenza; all’occorrenza devono fermarsi.68 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931). 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931). 65Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994 (RU 1994 816). 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931). 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931). 68Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). |