Gli autoveicoli e gli autotreni in moto devono poter muoversi entro i limiti di una superficie a corona circolare di diametro esterno di 25 m e di diametro interno di 10.60 m, senza che la proiezione di una parte del veicolo sulla carreggiata (ad eccezione dei retrovisori e degli indicatori di direzione lampeggianti anteriori) sia situata fuori della superficie a corona circolare. Questa disposizione non è applicabile ai veicoli a motore agricoli e alle combinazioni di veicoli agricoli e forestali.243
242Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
243 Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).