Ordinanza
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Art. 73 Carico, in generale
(art. 30 cpv. 2 LCStr) 1 Il carico dev’essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all’asse.289 2 Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:290
3 Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell’asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.296 4 Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l’autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza. 5 Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.297 6 Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale. 7 Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d’acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili. 289Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 290 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883). 291Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). 292 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). 293 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). 295Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU 1992 536). 296Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 297 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). |