1 Nel trasporto di animali, le escrezioni non devono giungere all’esterno. Se necessario, il pavimento dev’essere coperto di materiale sufficientemente assorbente.
2 I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di ungulati soltanto se autorizzati a tale scopo come da iscrizione nella licenza di circolazione. Le pareti sino all’altezza prescritta e il pavimento devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano giungere all’esterno.299
3 Su motoveicoli e velocipedi gli animali possono essere trasportati soltanto in gabbie o cesti.
4 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 1995300 sulle epizoozie e dell’ordinanza del 23 aprile 2008301 sulla protezione degli animali.302
298Nuovo testo giusta l’art. 72 n. 2 dell’O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 572).
299 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).