Ordinanza
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Art. 77 Veicoli di lavoro; rimorchi a slitta; casse mobili
(art. 57 cpv. 1 LCStr)311 1 Con i veicoli di lavoro non può essere trasportata alcuna merce; ciò non vale per i veicoli del servizio antincendio e della protezione civile e per le seguenti merci:
2 L’autorità cantonale può permettere il trasporto di merci nel traffico interno di un’azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il trasbordo di merci fra stazioni vicine di aziende di trasporti pubblici e per il trasporto di terra attraverso la strada o lungo un cantiere per mezzo di veicoli provvisti di benne. 3 Il traino di rimorchi a slitta è ammesso solo da parte di trattori, autoveicoli a trazione integrale e veicoli cingolati. Deve essere autorizzato dall’autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79). L’autorità determina le tratte e dispone i necessari provvedimenti di sicurezza. Essa può autorizzare il trasporto di persone.313 3bis Non necessita di alcuna autorizzazione il traino dei rimorchi seguenti, se essi non superano la larghezza del veicolo trattore:
4 Con il permesso del Cantone sul cui territorio avviene il trasporto, le casse mobili montate su ruote possono essere trainate da veicoli appropriati in provenienza dalla stazione di trasbordo o a destinazione di essa. Il permesso è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinate specie di casse mobili.315 311Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). 312 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). 313 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 314 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 315Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar,. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). |