Ordinanza
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Art. 82 Condizioni per i rimorchi eccezionali 346347
1 Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi eccezionali è applicabile l’articolo 67 capoverso 5 o il peso del convoglio iscritto nel permesso giusta l’articolo 78.348 2 Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare nel contempo alcun altro veicolo. In casi giustificati, l’autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri trainino, al massimo, due rimorchi eccezionali e che veicoli a motore, ad eccezione dei motoveicoli, tranino, al massimo, due piccole casse mobili. Per gli espositori di fiere può autorizzare due rimorchi per una lunghezza complessiva massima della combinazione di veicoli di 30 m.349 3 Il permesso per i rimorchi eccezionali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori. 346Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). 347 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 348Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404). 349 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). |