Ordinanza
|
Art. 90 Permessi speciali
1 L’autorità cantonale può permettere l’uso industriale di un veicolo agricolo e forestale:
2 Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti. I trasporti permessi devono essere poco importanti e l’uso agricolo e forestale deve restare predominante. I permessi possono essere revocati in qualsiasi momento. 3 L’autorità cantonale può permettere l’uso di veicoli agricoli e forestali per cortei ecc.; essa ordina, all’occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Circa l’assicurazione è applicabile per analogia l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1959375 sull’assicurazione dei veicoli.376 4 ...377 374Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531). 376 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487). 377 Abrogato dal n. I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). |