Ordinanza
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Art. 91a Eccezioni al divieto 381
1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
2 Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale. 2bis Non sono assoggettati al divieto di circolare la domenica i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione.392 3 Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 1 lettere f–j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all’articolo 92 capoverso 1. 4 Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo. 381 Introdotto dal n. I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569). 382 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009). 385 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 387 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). 388 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). 389 Introdotta dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213). 391 Introdotta dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213). 392 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). |