1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
- a.
- i veicoli adibiti al trasporto di persone;
- b.
- i veicoli agricoli e forestali;
- c.
- i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;
- d.
- i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall’esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
- e.
- i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli (art. 86–90) durante le ore di divieto di circolare;
- f.382
- i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera SA e dalle società del gruppo Posta secondo l’articolo 1 lettera e dell’ordinanza del 29 agosto 2012383 sulle poste (OPO) nell’ambito dell’obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010384 sulle poste);
- g.385
- i trasporti di derrate alimentari (art. 4 della legge del 24 giugno 2014386 sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
- h.
- i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
- i.
- i trasporti di fiori recisi;
- j.
- i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d’attualità;
- k.387
- i veicoli cingolati impiegati per la preparazione delle piste da sci;
- l.388
- i veicoli il cui interno è adibito a locale appositamente attrezzato per donazioni di sangue;
- m.389
- gli autoveicoli pesanti con un peso totale di al massimo 4250 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV390) e il peso superiore a 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero;
- n.391
- gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) di al massimo 5750 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il peso superiore a 5000 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
2 Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.
2bis Non sono assoggettati al divieto di circolare la domenica i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione.392
3 Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 1 lettere f–j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all’articolo 92 capoverso 1.
4 Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.
381 Introdotto dal n. I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).
382 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
383 RS 783.01
384 RS 783.0
385 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
386 RS 817.0
387 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
388 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
389 Introdotta dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
390 RS 741.41
391 Introdotta dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 202213).
392 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).