Ordinanza
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Art. 93 Procedura
1 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. I permessi duraturi devono essere limitati al massimo a 12 mesi.399 2 Il permesso deve contenere le seguenti indicazioni:
3 ...401 4 Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso o se il motivo, per il quale è stato rilasciato, decade. 399Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101). 400 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101). 401 Abrogato dal n. II 62 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |