Ordinanza
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Art. 94 Manifestazioni vietate; eccezioni
1 Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui la stessa tratta è percorsa più volte senza interruzione. 2 Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo (corse di stock-car e simili), e le gare d’inseguimento degli aerostati con classificazione in base al tempo impiegato. 3 L’autorità cantonale può, tuttavia, permettere:
402 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016, la lett. e si applica fino al 31 mar. 2026 (RU 2016 403, 2020 2139). |