Ordinanza
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Art. 95 Permessi
1 Le domande per manifestazioni, assoggettate al permesso devono essere presentate all’autorità cantonale, almeno un mese prima della gara. Sono da allegare un disegno del regolamento, un piano del percorso e l’orario, come anche indicazioni circa i provvedimenti di protezione previsti, l’organizzazione del servizio sanitario e il numero approssimativo dei partecipanti.* 2 Gli organizzatori non hanno alcun diritto al permesso. Esso deve essere rifiutato, se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Per le manifestazioni su pista, esso deve essere, inoltre, rifiutato se l’esercizio della pista, non assoggettato a un permesso, è contrario agli scopi dell’educazione stradale e della lotta contro i rumori. 3 Il permesso di organizzare «rally-papier», corse d’orientamento e simili è rilasciato solo se la classificazione non è fondata sul tempo impiegato. Le prove di velocità con veicoli a motore, come le corse in salita, sono permesse solo su strade chiuse al traffico. 4 Se il regolamento di gara prevede delle velocità medie, gli organizzatori devono approntare controlli segreti; eccessi di velocità devono essere adeguatamente considerati nella classificazione. 5 Per le gare nell’ambito dei campionati di formula E l’autorità cantonale definisce nell’autorizzazione una velocità massima adeguata al circuito e ai veicoli. L’autorità cantonale garantisce il controllo e il rispetto della velocità massima.403 * Circa l’attestato di assicurazione, cfr. art. 30 e 31 dell’O del 20 nov. 1959 sull’assicurazione dei veicoli (RS 741.31). 403 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 al 31 mar. 2026 (RU 2016 403, 2020 2139). |