Ordinanza
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Art. 97a Sistemi d’informazione delle autorità di rilascio dei permessi 406
1 Ai fini dell’adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi d’informazione autonomi riguardanti:
2 Detti sistemi d’informazione contengono in particolare i seguenti dati:
3 I sistemi d’informazione contengono inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi nonché dei collaboratori competenti. 4 Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso 2 mediante apposita interfaccia. 5 Nell’ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi rilasciati dall’USTRA. 6 Per verificare i dati dei richiedenti, l’USTRA può accedere, mediante un’interfaccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. 406 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). |