1 Ai fini dell’adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi d’informazione autonomi riguardanti:
- a.
- permessi per veicoli e trasporti eccezionali;
- b.
- permessi di circolare la notte e la domenica.
2 Detti sistemi d’informazione contengono in particolare i seguenti dati:
- a.
- nome e indirizzo del richiedente, del destinatario della fattura e del titolare del permesso;
- b.
- data del viaggio e percorso;
- c.
- tipo di veicolo;
- d.
- dati tecnici relativi al veicolo utilizzato;
- e.
- dati relativi alla merce trasportata.
3 I sistemi d’informazione contengono inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi nonché dei collaboratori competenti.
4 Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso 2 mediante apposita interfaccia.
5 Nell’ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi rilasciati dall’USTRA.
6 Per verificare i dati dei richiedenti, l’USTRA può accedere, mediante un’interfaccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.
406 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).