Ordinanza
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Art. 98a Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2015 409
1 I caschi di protezione per conducenti di ciclomotori che erano ammessi secondo il diritto previgente possono essere ancora impiegati fino al 31 dicembre 2020.410 2 Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettere b e c può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 12,00 t, purché non vengano superati i valori massimi indicati nella licenza di circolazione. 3 Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse autorizzato di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettera f può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 20,00 t, purché non vengano superati il carico massimo autorizzato di 10,00 t per ciascun asse e i valori massimi indicati nella licenza di circolazione. 409 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 410 La correzione del 15 set. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 3145). |