Ordinanza
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Art. 78 Permessi
1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV319), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.320 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.321I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.322 2 Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l’altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:323
2bis Per i veicoli eccezionali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all’articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell’autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l’articolo 65a.328 3 ...329 4 Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari. 320Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 321 Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883). 322 Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212). 323 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 324 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 325 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 326 Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 327 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883). 328 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). 329Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). |