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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)1
1Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).
Art. 22Misure di sicurezza
(art. 37 cpv. 3 LCStr)
1 Il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare ch’esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene.
2 Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e prendere un’altra efficace misura di sicurezza affinché non si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote verso un ostacolo al bordo della carreggiata.
3 Sulle strade in forte pendio, l’immobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli oggetti adoperati come cunei.